LEGGI E TUTELA DEL CANE GUIDA

LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, n. 37

“Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.” (Pubblicata nella G.U. 6 marzo 1974, n. 61.)

Articolo unico. – Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (1).

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (1).

I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. (2)

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. (2)

Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida. (2)

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1 Legge 8 febbraio 2006, n. 60

Per il Codice della Strada il cani guida può tranquillamente sedere sul sedile accanto alla persona non vedente che accompagna.

LEGGE 25 AGOSTO 1988, n. 376

“Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”.

LEGGE 8 febbraio 2006, n. 60

Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.  (GU n.52 del 3-3-2006)

I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI 15 OTTOBRE 1978

Articolo 1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.

Articolo 2 a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.

Articolo 3 a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.

Articolo 4 a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5 a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6 a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita’; b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7 Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8 a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d’ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9 Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore.

Articolo 10 a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

Articolo 11 Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12 Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13 a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Articolo 14 a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.

VIAGGIARE CON IL CANE GUIDA

Per informazioni sul passaporto degli animali fare riferimento a questo link:

https://www.poliziadistato.it/articolo/1088-Il_passaporto_per_gli_animali_da_compagnia

Si rende disponibile il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europero e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 18 febbraio 2004

Pet travel schemes – traduzione italiana per entrare in alcuni Paesi esteri

AGEVOLAZIONI FISCALI

  • Detrazione del 19% delle spese di acquisto del cane guida (di fatto inefficace in quanto i cani guida vengono rilasciati gratuitamente) La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.
  • Detrazione forfettaria di Euro 1000 per il mantenimento del cane guida ex legge n.145/2018. Questa detrazione può non essere documentata. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico).