Gli studenti disabili visivi possono ottenere l’insegnante di sostegno a partire dalla scuola materna fino alla fine delle superiori. Per ottenere questo servizio la prima tappa consiste nel formalizzare una richiesta alla neuropsichiatra infantile dell’ASL di appartenenza. Questa preparerà un documento denominato “Profilo descrittivo di funzionamento” (Diagnosi funzionale) che consiste in una descrizione quali-quantitativa della situazione e il livello di compromissione delle funzionalità. Tale profilo di funzionamento va consegnato alla scuola che manderà avanti la pratica per ottenere l’insegnante di sostegno.
Lo studente cieco o ipovedente grave ha diritto alla trascrizione dei libri, alla trasformazione in formato accessibile (registrato, stampato a caratteri ingranditi). Il TAR ha stabilito che i servizi tiflologico, tiflodidattico e tifloinformatico gravano sulla provincia in quanto come afferma l’art. 13 della L. 109/94, l’integrazione scolastica della persona handicappata si realizza anche attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico”. Si tratta quindi di ausili e servizi essenziali per il diritto allo studio per permettere ad una persona con handicap di rendersi autonomo nello svolgimento della attività quotidiane e scolastiche.
Oltre all’insegnante di sostegno la legge 104/1992 art 13 comma 3 e il DPR 616/77 art 42 comma 2 prevede la figura professionale dell’Assistente di Comunicazione. La sua funzione è quella di facilitare lo scambio relazionale basato sulla comunicazione con insegnanti compagni e contesto sociale quale è inserita lo studente o la studentessa. La necessità dell’Assistente di comunicazione è valutata dall’unità multidisciplinare deputata all’integrazione scolastica durante la stesura del profilo descrittivo di funzionamento secondo i criteri ICFYC dell’OMS (d. lgs. 66/2017 art. 5) sentito il parere dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata dallo studente disabile.
Ad affiancare l’insegnante di sostegno ci saranno: